In virtù del nuovo comma 17-bis dell’art.83 del D.L. n.112/2008, modificato dal Dl 193/2016, decreto collegato alla finanziaria del 2017, i Comuni sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione all’AIRE, i dati dei richiedenti tale iscrizione.
Lo scopo della comunicazione è qello di consentire la formazione di liste selettive per controllare le attività finanziarie e gli investimenti patrimoniali esteri non dichiarati. Inoltre, i Comuni entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione all’AIRE, avranno l’obbligo di confermare al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza in Italia.
Ai sensi del comma 17-ter, le predette attività di controllo (effettuate dai Comuni e dalle Agenzia delle Entrate) saranno esercitate anche nei confronti dei cittadini italiani richiedenti l’iscrizione all’AIRE dall’1.1.2010.
Ai fini della formazione delle liste selettive va tenuto conto anche della mancata presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria.
I criteri utilizzabili per la formazione delle predette liste selettive, che fanno ipotizzare la permanenza dei cittadini in Italia nonostante il trasferimento all’estero sono:
- Residenza dichiarata in uno Stato/ territorio a fiscalitá privilegiata.
- Movimenti di capitale da/verso l’estero trasmessi dagli operatori finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale.
- Informazioni relative ai patrimoni immobiliari/finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive comunitarie e di accordi di scambio automatico di informazioni.
- Residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente.
- Atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente.
- Utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive.
- Disponibilitá di autoveicoli, motoveicoli e unitá da diporto.
- Titolaritá di partita IVA attiva.
- Rilevanti partecipazioni in societá residenti di persone o a ristretta base azionaria.
- Titolaritá di cariche sociali.
- Versamento di contributi per collaboratori domestici.
- Informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione única/mod.770.
- Informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA comunícate tramite lo spesometro di cui all’art. 21, DL n. 78/2010 ovvero l’invio opzionale dei dati delle fatture emesse/ricevute ex d.lgs n. 127/2015
L’Agenzia delle Entrate specifica che nelle predette liste selettive saranno prioritariamente inseriti i soggetti che hanno richiesto l’iscrizione all’AIRE e presentano uno o più dei predetti significativi elementi segnaletici della permanenza in Italia.
I predetti criteri saranno utilizzati anche per la formazione di specifiche liste selettive relative alle persone fisiche che hanno richiesto l’iscrizione nel nell’AIRE a decorrere dal 1.1.2010 che non hanno presentato l’istanza per la collaborazione volontaria.