Autodenuncia: la nuova legge sul rientro dei capitali detenuti all’estero

E’ stato approvata, in Senato, il 4 dicembre 2014,  la nuova legge sul rientro dei capitali dall’estero, che introduce, altresi, il reato di antiriciclaggio. Si tratta di una norma il cui scopo è quello di riportare in Italia i capitali trasferiti illegalmente all’estero. Occorre sottolineare che le nuove disposizioni di legge hanno differenti connotati rispetto alle norme approvate in passato. Infatti, non si tratta di un “condono” come quelli approvati nel 2001, 2003 e 2009 (i famosi “scudi fiscali”) cosi come ha sottolineato il Governo italiano ma di una “autodenuncia” da parte del contribuente che dichiara volontariamente tutti i beni e le attività che possiede all’estero accettando di pagare in un’unica soluzione le imposte che ha evaso e le relative sanzioni.

La procedura potrà essere utilizzata per tutte le violazioni avvenute prima del 30 settembre 2014 e potrà essere richiesta fino al settembre 2015.

Per ciò che concerne il nuovo reato di autore ricicaggio, occorre precisare che per la prima volta, in Italia, sarà punito con un’ulteriore pena chi reinveste il denaro frutto di un reato che ha commesso lui stesso a differenza dell’attuale legislazione che contempla solo il riciclaggio di denaro sporco altrui.

La norma introdotta consiste in una “autodenuncia” da parte di chi (contribuente) ha violato le disposizioni sulla detenzione dei capitali all’estero, a fronte della quale, se, accettata dall’Amministrazione finanziaria, si può beneficiare di alcuni sconti sulle sanzioni.

Potrà godere di tale beneficio chiunque abbia violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività finanziarie estere di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990 (norma che, appunto, obbliga chiunque detenga investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, a indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi al quadro RW).

Sotto il profilo soggettivo, potranno accedere alla procedura i seguenti soggetti:

  1. a) le persone fisiche;
  2. b) gli enti non commerciali;
  3. c) le società semplici ed equiparate che abbiano violato i suddetti obblighi fino al 30 settembre 2014.

Sotto il profilo oggettivo, le violazioni devono riguardare non solo le imposte sui redditi, sostitutive, ma anche l’Irap, e l’IVA, nonché il modello 770.

Sotto il profilo operativo, la nuova procedura di collaborazione volontaria dispone che l’autore della violazione debba:

  1. a) indicare spontaneamente all’Amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero; a ta proposito dovrà presentare tutti i documenti e fornire una serie di informazioni riguardanti i redditi che servirono per costituire o acquistare le attività, i redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione, nonché i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili, non connessi con le attività costituite o detenute all’estero, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui si è detto sopra;
  2. b) versare le somme dovute in base all’invito di accertamento con adesione ricevuto dall’Amministrazione finanziaria entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo ulteriori modalità (comunicazione di adesione al competente ufficio unita alla quietanza dell’avvenuto pagamento dell’unica rata), ovvero le somme dovute in base all’accertamento con adesione, oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione, ovvero essere ripartito in tre rate mensili di pari importo.

La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l’autore abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura stessa.

L’Agenzia delle entrate ha trenta giorni di tempo per comunicare all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria per l’utilizzo dell’informazione ai fini dell’esclusione della punibilità per i delitti di cui si dirà appresso.

Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, e qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dalla norma per la determinazione dei periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini (articolo 12, comma 2-bis, D.L. n. 78/2009).

La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

La procedura di collaborazione volontaria esplica effetti, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.

Sotto il profilo penale si dispone che nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA.

E’ esclusa inoltre la punibilità per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi in relazione ai delitti sopra citati

Le condotte riguardanti il delitto di autoriciclaggio previste dall’articolo 648-ter.1 del codice penale (norma introdotta dalla disposizione appena approvata), non sono punibili, se commesse in relazione ai delitti richiamati, sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.

Dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie viene consentito di comminare una pena inferiore al minimo edittale (la riduzione è del 50%) in presenza di specifiche condizioni.

Inoltre, sono previste misure idonee a garantire, in caso di trasferimento delle attività presso altro intermediario, che l’amministrazione finanziaria italiana possa continuare ad ottenere le informazioni necessarie, pena il pagamento di una sanzione pari alla metà di quella già pagata dal contribuente a seguito della procedura di collaborazione volontaria.

Nel caso di mancato versamento dovute per effetto della collaborazione volontaria la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti penali e tributari.

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