Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero – IVAFE

Come già evidenziato in alcuni precedenti articoli, il D.L. n. 201/2011 ha istituito l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Inizialmente la Commissione Europea (caso Eu Pilot 5095/12/Taxu) aveva determinato l’apertura di una procedura d’infrazione diretta a rimuovere la disparità di trattamento tra l’imposta di bollo italiana, applicabile ai soli prodotti finanziari e l’IVAFE, applicabile alla più ampia categoria delle attività finanziarie.

Successivamente, e alla luce delle indicazioni date dalla Commissione UE, la legge n. 161/2014 (legge Europea 2013-bis) è intervenuta sull’ambito oggettivo di applicazione dell’IVAFE.

Più precisamente, oggi, l’imposta si applica sul valore dei “prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero”.

A mero titolo esemplificativo, a partire dal periodo d’imposta 2014, l’imposta non è più applicabile sulle quote di partecipazione al capitale di società di persone o di altre società la cui partecipazione al capitale non sia rappresentata da titoli, nonché sulle valute estere e i metalli preziosi (in precedenza compresi nell’elenco stilato dall’Agenzia delle Entrate). Per tali attività permane comunque l’obbligo di indicazione nel modulo RW.

Ciò detto, per determinare l’imposta occorre in primis, determinate il valore dei prodotti finanziari da assoggettare a tassazione che, come noto, è rappresentato dal valore di mercato, rilevato alla fine dell’anno nel luogo di detenzione, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento. Nel caso in cui i prodotti siano negoziati in mercati regolamentati (es. azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari) si deve fare riferimento al valore di quotazione al 31 dicembre o, in mancanza, al valore di quotazione rilevato nel primo giorno utile antecedente.

Per le azioni, obbligazioni e altri titoli non quotati si deve fare riferimento al valore nominale o, in assenza, al valore di rimborso.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero, l’imposta si applica nella misura fissa di 32,40 euro per ciascun rapporto. L’IVAFE non è dovuta qualora il valore medio di giacenza dell’anno, risultante dagli estratti conto e dai libretti, non superi € 5.000,00.

A decorrere, quindi, dal 2014, l’IVAFE si applica nella misura del 2 per mille. L’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività cointestate. A differenza di quanto espressamente stabilito per l’IVIE, non è prevista alcuna soglia di esenzione. Dall’imposta si può detrarre un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero.

Il credito d’imposta non spetta qualora con il Paese nel quale è detenuta l’attività sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni che preveda su tali attività l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore.

Anche per quanto concerne l’IVAFE le modalità di versamento seguono le regole e le scadenze previste per l’IRPEF. L’imposta dovuta a titolo di saldo per il 2014 deve pertanto essere versata entro il prossimo 16 giugno, insieme al primo acconto 2015, mentre la scadenza per il secondo acconto è fissata al 30 novembre 2015.

Il versamento dell’IVIE deve essere effettuato tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27/E/2013:
– 4043 – Saldo
– 4047 – Acconto prima rata
– 4048 – Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

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