I lavoratori autonomi che sono stati obbligati a chiudere in forza del decreto voluto dalle autorità sanitarie dovrebbero “rivedere” le loro polizze assicurative per controllare se nel contratto siano contemplate norme che prevedono la copertura per “la chiusura dell’attività commerciale” o “perdita di profitto”. Secondo gli esperti, molti lavoratori autonomi potrebbero ottenere cosi un ristoro finanziario a causa del fatto di essere stati costretti ad chiudere ls propria attività per lo stato di allarme.
Più precisamente, il Tribunale provinciale di Girona ha recentemente stabilito in una sentenza l’obbligo di un assicuratore di pagare 6.000,00€ a una lavoratore autonomo che è stato costretto a chiudere, come migliaia di altre imprese, durante lo stato di allarme decretato a marzo. La persona, infatti, aveva contrattato una polizza assicurativa che prevedeva la copertura durante la “paralisi dell’attività”.
Il lavoratore autonomo, infatti, aveva sottoscritto un’assicurazione il 13 febbraio 2020 che contemplava un risarcimento di €200,00 giornalieri per lo “stop all’attività” per un periodo massimo di 30 giorni.
La sentenza in esame offre un nuovo criterio di interpretazione della polizza assicurativa secondo cui ciò che non è espressamente escluso è incluso nel contratto assicurativo.
Sebbene il giudice di primo grado avesse rigettato l’istanza dei lavoratori autonomi sostenendo che il contratto escludeva “perdite causate, o derivanti da limitazioni”, la sezione civile dell’Audiencia provinciale di Girona ha dato la ragione al proprietario dell’azienda. Il magistrato, infatti, ha fornito un’interpretazione letterale delle condizioni assicurative, stabilendo come principio che ciò che non è esplicitamente escluso nel contratto, cioè la pandemia, deve essere coperto.
La novità giuridica di questa sentenza è rappresentata dal fatto che gli assicuratori non potranno più utilizzare il concetto giuridico di “forza maggiore” per eludere una certa copertura assicurativa. Infatti, secondo il giudice provinciale, nel caso in cui nel contratto assicurativo non vi fossero specificate eventuali limitazioni del diritto di ricevere una copertura assicurativa, quindi un risarcimento per la pandemia, è ovviamente necessario pagare in ossequio alle condizioni del contratto.
Occorre rilevare che questa sentenza, emessa da un tribunale provinciale “non crea giurisprudenza, ma può essere usata come riferimento per interpretare altri casi analoghi. In effetti, è molto probabile che questo caso non venga isolato e che in futuro ci possano essere molte più richieste da parte di liberi professionisti per compensare le perdite derivanti dalla chiusura della loro attività.”.
Inoltre, va precisato che “questa tipo di copertura assicurativa è più frequente nelle polizze multi-rischio, che di solito sono quelle contratte dalle piccole imprese. Pertanto, si consiglia ai lavoratori autonomi di controllare i contratti assicurativi prima di sottoscriverli.