Come noto, l’IVIE, introdotta dall’art. 19, commi 13-17, D.L. n. 201/2011, è dovuta dai contribuenti residenti fiscalmente in Italia in base al valore degli immobili ubicati all’estero, detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento.
L’imposta trova applicazione indipendentemente dal fatto che gli immobili siano detenuti direttamente, ovvero per il tramite entità giuridiche (ad esempio, fondazioni e trust) che agiscano in qualità di soggetti interposti. Inoltre, è il caso di ricordare che la base imponibile, così come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, varia in ragione dell’ubicazione territoriale dell’immobile.
Più precisamente, per gli immobili ubicati nei Paesi appartenenti all’UE o aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda), che garantiscano un adeguato scambio di informazioni, il valore da considerare è quello “catastale” ed in mancanza si potrà far riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto o al valore di mercato. Mentre negli altri casi, cioè per gli immobili ubicati fuori dal territorio europeo, la base imponibile è costituita dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti o, in mancanza, dal valore di mercato.
E`il caso di rilevare che per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore da assumere è quello indicato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato secondo le modalità previste dall’ordinamento estero e, in mancanza il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione. In mancanza di documentazione si assume il valore di mercato.
L’IVIE è dovuta nella misura dello 0,76% del valore dell’immobile proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno di possesso (il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno 15 giorni si computa per intero). Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo, calcolato a prescindere dalle quote di possesso e senza tenere conto delle detrazioni, non supera la soglia di esenzione stabilita in misura pari a 200 euro. In tal caso persiste comunque l’obbligo di compilazione del modulo RW.
L’aliquota si applica nella misura ridotta dello 0,4% sugli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze, per i quali è inoltre riconosciuta, fino a concorrenza dell’imposta, una detrazione pari a 200 euro rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. In relazione a tali immobili, tuttavia, non trova applicazione la predetta soglia di esenzione.
Dall’IVIE è possibile detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile.
E’ il caso di ricordare che il credito d’imposta per gli immobili ubicati nel territorio spagnolo è generato dall’I.B.I (impuesto sobre los bienes inmuebles).
Dal periodo d’imposta 2013, nel modello UNICO è possibile assolvere sia gli obblighi di monitoraggio fiscale dell’IVIE e compilando il solo modulo RW.
Il versamento dell’IVIE segue le regole e le scadenze previste per l’IRPEF, pertanto l’imposta dovuta a titolo di saldo per il 2014 deve essere versata entro il 16 giugno 2015, insieme al primo acconto per l’anno corrente. Il secondo acconto deve essere realizzato entro il 30 novembre 2015.
Il versamento dell’IVIE deve essere effettuato tramite il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27/E/2013:
– 4041 – Saldo
– 4042 – Società fiduciarie – Saldo
– 4044 – Acconto prima rata
– 4045 – Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
– 4046 – Società fiduciarie – Acconto
Ricordiamo che nessun versamento è dovuto qualora il debito risultante dalla dichiarazione sia inferiore a 12 euro.