É stato approvato dal Parlamento della UE un regolamento che obbliga a rendere chiare, sulle etichette alimentari, alcune indicazioni fino ad oggi generichee talvolta incomprensibili che spesso causavano confusione nei consumatori.
Oliva, extra vergine di oliva, girasole, arachidi o palma? L’interrogativo finalmente diventa cosa del passato e lo stesso può dirsi per qualsiasi componente di un alimento. Sapere infatti cosa si cela dietro le generiche indicazioni“oli vegetali”, “grassi vegetali”, diventa un diritto. La buona notizia arriva con il Regolamento UE n.1169 del 25 Ottobre 2011, che introduce molte novità interessanti, approfondite in questo articolo dedicato alla lettura informata dell’etichetta degli alimenti.
Il regolamento suddetto è stato adottato dal Parlamento europeo ed entrerà in vigore ufficialmente il 13 Dicembre 2014. Con questa nuova normativa la sicurezza nutrizionale acquista rilievo ulteriore sia per ciò che riguarda le confezioni dei prodotti commercializzati sia nella ristorazione collettiva. Inoltre, il Regolamento si estende anche ai prodotti somministrati dai pubblici esercizi o destinati alla vendita a distanza. In questo ultimo caso tutte le informazioni dovranno essere rese disponibili all’utente sin dalla prima fase della scelta, prima della conclusione dell’acquisto.
Tuttavia sia che si acquisti tramite web, al supermercato, o al ristorante, disporre di etichette chiare e dati precisi è inutile se non si é in grado di comprenderne il contenuto.
Il nuovo pacchetto di norme presenta aspetti positivi come la previsione di una altezza minima per i caratteri delle informazioni obbligatorie in etichetta, a favore della loro leggibilità e l’obbligo di indicare la natura dei grassi vegetali ed il paese di origine dove sono stati prodotti o trasformati gli ingredienti primari.
Preziosa anche l’introduzione di una tabella nutrizionale più specifica, con la precisazione dei grassi saturi, degli zuccheri e del sale. Una misura che in presenza di iniziative di educazione nutrizionale permetterà al consumatore di scegliere gli alimenti più consoni alla sua dieta alimentare.
Ció detto, occorre soffermarsi sulla speciale attenzione posta alla presenza di “allergeni alimentari”. Negli ultimi 10 anni la popolazione europea con intolleranze o allergie ad alcuni alimenti è raddoppiata. Secondo le stime (Eaaci, giugno 2013), le allergie alimentari affliggono ormai 17 milioni di cittadini europei, e un bambino su quattro in età scolare.
Ma cosa sono gli allergeni alimentari? Con questo termine si intende un elemento o sostanza che, se presente in un alimento, puó provocare una reazione allergica nelle persone suscettibili allo stesso.
Di seguito sono riportati gli allergeni responsabili del 90% delle reazioni allergiche:
· glutine
· crostacei
· uova
· pesce
· arachidi
· soia
· latte
· frutta a guscio
· sedano
· senape
· semi di sesamo
· anidride solforosa
· lupini
· molluschi
ed i rispettivi derivati.
La contaminazione da allergeni puó avvenire in vari modi: puó essere un ingrediente specifico dell’alimento, possono essere frammenti del contenitore o degli strumenti usati nella preparazione, puó essere una sostanza tossica prodotta dall’animale o pianta originari, puó essere un elemento chimico presente in fertilizzanti/pesticidi….
Considerata la gravità delle reazioni all’allergene (dolori addominali, vomito, diarrea, e persino anafilassi), il nuovo regolamento impone misure utili a proteggere ed informare adeguatamente il consumatore, come l’obbligo di evidenziare graficamente nella lista degli ingredienti la presenza di tali elementi, anche quando a loro volta sono componenti di un ingrediente.
In particolare, per ció che concerne ristoranti, mense e bar, l’obbligo si traduce nella rielaborazione dei menú, nei quali non è piú sufficiente elencare gli ingredienti che compongono il singolo piatto ma bisogna precisare, con estrema chiarezza, ogni allergene che potrebbe essere presente. Inoltre, se un’attività desidera proporre menù privi di allergeni dovrà rivolgersi ad un ente specializzato che analizzerà i vari prodotti.
Di seguito si evidenziano tutte le informazioni obbligatorie, come esposte nel regolamento comunitario, che dovranno essere visibili nelle etichette alimentari:
1) Il nome dell’alimento;
2) la lista dei suoi ingredienti;
3) qualunque ingrediente o componente che causi allergie o intolleranze e che viene utilizzato nella produzione o nella preparazione di un alimento ed è ancora presente nel prodotto finale, anche se in una forma modificata (una lista di allergeni che devono essere dichiarati è fornita in una appendice al regolamento);
4) la quantità di un determinato ingrediente o categorie di ingredienti;
5) la quantità netta dell’alimento;
6) la data di durata minima o la data termine di utilizzo;
7) qualunque condizione particolare di conservazione e/o utilizzo;
8) il nome e l’indirizzo dell’operatore professionale alimentare sotto il cui nome l’alimento viene commercializzato (o il nome dell’importatore se l’operatore professionale alimentare risiede al di fuori della UE);
9) il luogo di origine o provenienza quando richiesto come previsto dall’articolo 26;
10) istruzioni per l’uso qualora fosse difficile fare un uso appropriato dell’alimento senza tali indicazioni;
11) relativamente alle bevande contenenti più del 1,2% di alcool per volume, il reale grado alcolico per volume;
12) una dichiarazione nutrizionale.
In conclusione, e con la finalità di informare gli operatori del settore alimentare, nel caso che ci riguarda ristoratori, titolari di bar e mense, si comunica che prima della data di entrata in vigore del regolamento, oggetto della presente analisi, i menù utilizzati dovranno non solo riportare i singoli ingredienti della pietanza ma dovranno indicare anche i singoli allergeni che potrebbero essere presenti.