A partire dal 1 gennaio 2015, il trattamento fiscale della plusvalenza patrimoniale (sia quella generata dalla vendita di immobili sia quella derivante dalla cessione di azioni, fondi di investimento, etc) sarà soggetto a nuovi criteri di calcolo che, putroppo, aumentano notevolmente l’ammontare dell’imposta da versare all’Erario da parte del beneficiario (soggetto venditore).
La riforma voluta dal Governo Spagnolo era inizialmente diretta ad eliminare i due coefficienti (abbattimento e attualizzazione) di riduzione della base imponibile. Però fortunatamente con l’emendamento numero 278 del Senato è stato eliminato solamente il coefficiente di attualizzazione o di correzione monataria.
Ciò detto, analizziamo gli aspetti essenziali del nuovo trattamento tributario. In primo luogo, si evidenzia che il coefficiente di abbattimento che permette di ridurre il quantum della plusvalenza patrimoniale generata dalla vendita di un immobile o attivo mobiliario si applicherà per il periodo temporale (per ogni anno) che va dal 31 dicembre 1994 fino al 19 gennaio 2006. Tale riduzione sarà del 11,11% per ogni anno a partire dal 30 dicembre 1994 fino al 1987. E` necessario sottolineare che la plusvalenza derivante dalla vendita di un elemento partimoniale acquistato dopo il 1987 non è soggetta ad alcuna imposta (IRPF) fino alla data del 19 gennaio 2006. Mentre la plusvalenza (la parte proporzionale) generata dal 19 gennaio 2006 fino alla data di cessione non sarà soggetta ad alcuna riduzione dovendo il contribuente-beneficiario versare, in qualunque caso, l’imposta sull’intera base imponibile.
Inoltre, occorre evidenziare che tale riduzione (coefficiente di abbattimento) non operà quando il contribuente-beneficiario abbia realizzato a partire dal 2015 cessioni patrimoniali il cui valore complessivo superi 400.000,00€.
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