Determinazione e Tassazione del Reddito prodotto dall’esercizio di un’Attività Commerciale

Il contribuente, persona fisica, può esercitare nel territorio spagnolo un’attività commerciale, industriale o professionale mediante la figura giuridica denominato “Autonomo”. Tale figura, (Empresario individual o Autonomo) realizza direttamente tali attività con animo di lucro, in maniera abituale, per conto proprio, a suo rischio e con capitali propri (mezzi propri o di terzi) senza nessun tipo di vincolo lavorativo.

Si tratta, infatti, di una classica figura del mondo degli affari e rappresenta uno dei modi più conosciuti per avviare un’attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio (per esempio negozi, articoli alimentari, cancelleria, articoli da regalo, gioiellerie, edicole, vendita di aria condizionata, di hardware e softoware, bar di ridotte dimensioni,etc), od una di carattere professionale (come idraulici, elettricisti, imbianchini, decoratori, avvocati, economisti, architetti, etc) iscritti ad Albi professionali o munititi di apposite qualificazioni tecniche.

Per meglio chiarire il concetto tributario dei redditi derivanti dall’esercizio di attività economica, si osserva che le disposizioni normative vigenti considerano tali quelli prodotti dall’estrazione, fabbricazione, commercio o prestazioni di servizi, incluse quelle artigiane, agricole, forestali, di pesca, edili, e l’esercizio di professioni, artistiche e sportive.

Ciò detto, si evidenzia che dal un punto di vista fiscale, gli imprenditori individuali autonomi (e anche i soci di una Comunità di beni o di una società civile) sono obligati a liquidare le imposte sul reddito dagli stessi prodotti come reditto IRPEF (imposte sul reddito delle persone fisiche) a differenza delle società di capitali che vedono tassate il reddito prodotto durante l’esercizio come reddito di impresa. E` necessario comunicare che, per effetto della riforma tributaria, a partire dal 1/1/2016, le società civili aventi come oggetto sociale l’esercizio di una attività commerciale o industriale saranno soggette all’imposta di società (IS) e non più all’IRPEF (mediante l’attuale attribuzione dei redditi prodotti ai soci).

Sotto il profilo contabile-fiscale, la determinazione dei redditi prodotti dall’esercizio delle attività commerciali avviene mediante due modalità:

a) la cosidettà contabilità diretta (Normale o Semplificata)

b) la forfettaria (o mediante un método di calcolo oggettivo denominato “a modulo”).

In generale, il regime di determinazione dei redditi mediante la cosidetta contabilità “diretta normale” si applica a tutti gli imprenditori e professionisti che non rientrano in quello di determinazione “diretta semplificata” o in quella forfettaria (a modulo).

In ogni caso, il regime di contabilità “diretta normale” trova applicazione a condizione che:

a) L’ammontare del fatturato di tutte le attività prodotte dal contribuente nell’esercizio immediatamente precedente sia superiore ad € 600.000,00;

b) Il contribuente abbia espressamente rinunciato al regime di contabilità “diretta semplificata”. In tal caso, il contribuente sarà obligado ad utilizzare tale metodo di determinazione per almeno tre anni.

In via generale, il reditto netto, nel regime di contabilità diretta, è calcolato in base alle regole che determinano il reddito d’impresa (IS) ed, nello steso tempo, in forza di alcune norme que disciplinano il criterio di determinazione del reddito IRPEF.

Va da sè che il reddito netto rappresenta il risultato derivante dalla differenza tra i ricavi ottenuti e le spese deducibili ed inerenti all’attività svolta.

Si considerano “ricavi tassabili” quelli che derivano dalla cessione dei beni o dalla prestazione di servizi (inclusi quelli accesori all’attività economica principale), che constituiscono l’oggetto proprio dell’attività cosi come, l’autoconsumo e le sovvenzioni.

Mentre si considerano “spese deducibili”, quelle che si producono nell’esercizio dell’attività economica che siano fiscalmente deducibili, e che siano giustificati e debidamente registrati sotto il profilo contabile.

A seguito dell’attuale riforma fiscale, si cosiderano “costi deducibili”, per esempio, le retribuzioni al coniuge o ai figli minori del contribuente che convivono e lavorino abitualmente con lo stesso sempre che siano muniti di un contratto di lavoro e versino i relativi contributi previdenziali.

Per ciò che riguarda gli obblighi contabili e di registrazione ricordiamo che per le:

a) Attività commerciali: la contabilità deve adeguarsi ai criteri contabili del Codice di comercio e al Piano generale;

b) Attività professionali: sono obbligatori i libri delle entrate, delle spese, dei beni di investimento.

I contribuenti con contabilità “diretta normale” dovranno procedere (si tratta in realtà di un anticipo delle imposte sul reddito) al pagamento delle imposte con il modello fiscale denominato 130 nei seguenti periodi:

1 ° TRIMESTRE (1/1-31/03): tra il 1 e il 20 aprile

2 ° TRIMESTRE ( 1/04 – 30/06): tra il 1 e il 20 luglio

3 ° TRIMESTRE (1/07 – 30/09): tra il 1 e il 20 ottobre

4 ° TRIMESTRE (01/10 – 31/12): tra il 1 e il 30 gennaio dell’anno successivo.

In caso di risultato negativo si dovrà procedere, in ogni caso, alla presentazione della dichiarazione negativa.

E` necessario sottolineare che l’importo da versare sarà calcolato come segue:

1. Attività commerciali: In generale, il 20% sull’utile netto (ricavi meno spese deducibili) ottenuto dall’inizio dell’esercizio fino all’ultimo giorno del trimestre a cui si riferisce il pagamento. Dall’ importo verranno detratti i pagamenti rateali effettuati nei precedenti trimestri dello stesso anno, così come le ritenute a titolo di acconto sopportate se si tratta di un’attività commerciale dedicata alla locazione di immobili.

2. Attività professionali: Il 20% sui proventi netti ottenuti dall’inizio dell’esercizio fino alla fine del trimestre a cui si riferisce il pagamento. Dall’importo verranno detratti i pagamenti rateali effettuati nei precedenti trimestri dello stesso anno, le ritenute a titolo di acconto che si sono applicate dall’inizio dell’ anno fino all’ultimo giorno del trimestre a cui si riferisce il pagamento.

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